Cos'è il registro di carico e scarico rifiuti
Il registro cronologico di carico e scarico è il quaderno dei rifiuti dell'impresa: ogni volta che un rifiuto nasce (carico) o esce verso un trasportatore o un impianto (scarico) si scrive una riga, in ordine di tempo. Lo prevede l'art. 190 del D.Lgs. 152/2006: per ogni tipo di rifiuto vanno indicati la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine e, dove serve, gli estremi del formulario di identificazione che lo ha accompagnato.
Il modello è quello dell'allegato I del DM 4 aprile 2023, n. 59, applicabile dal 13 febbraio 2025 al posto del vecchio registro del DM 148/1998. Il nuovo registro contiene anche i dati dei formulari (art. 4, comma 2): numero del FIR, data di inizio e di fine trasporto, peso verificato all'impianto. È per questo che registro e formulario oggi vanno tenuti insieme.
Chi deve tenere il registro rifiuti
L'elenco è nell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Devono tenerlo:
- chi raccoglie e trasporta rifiuti a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese che recuperano o smaltiscono rifiuti, e i consorzi per il recupero;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che vengono da lavorazioni industriali o artigianali, da attività di recupero e smaltimento, dalla depurazione delle acque, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (art. 184, comma 3, lettere c, d e g).
Sono esonerati (comma 5) gli imprenditori agricoli con volume d'affari annuo fino a 8.000 euro, le imprese che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo dell'art. 212, comma 8, e, per i soli rifiuti non pericolosi, i produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Un'impresa di pulizie di cinque persone che produce solo imballaggi non tiene il registro; la stessa impresa, se produce anche un rifiuto pericoloso, lo tiene per quello.
Per chi fa spurghi c'è una regola da conoscere: i rifiuti della pulizia manutentiva delle reti fognarie, comprese fosse settiche e bagni mobili, si considerano prodotti da chi fa la pulizia (art. 230, comma 5). Il produttore, sul registro, siete voi e non il condominio.
Entro quando si registra
I tempi sono nell'art. 190, comma 3:
- produttori: almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico;
- trasportatori: entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all'impianto di destinazione;
- commercianti, intermediari e consorzi: entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all'impianto;
- impianti di recupero e smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico.
Dieci giorni sembrano tanti, ma chi fa dieci interventi al giorno e registra a fine mese li supera di sicuro. Il modo più sicuro è registrare il carico quando il lavoro si chiude, con i dati che ha il tecnico sul posto.
Registro cartaceo o digitale
L'art. 4, comma 3, del DM 59/2023 distingue due casi:
- chi non è iscritto al RENTRI tiene il registro su carta, stampando il format dal portale del RENTRI e facendolo vidimare dalla Camera di commercio, come i registri IVA;
- chi è iscritto al RENTRI, dalla data di iscrizione, tiene il registro in digitale, vidimato con un codice univoco del servizio delle Camere di commercio. Le registrazioni hanno numeri progressivi che non si cambiano, e ogni rettifica resta memorizzata con chi l'ha fatta, la data e l'ora.
Le istruzioni del Ministero di luglio 2026 ricordano che, ferme le decorrenze dei diversi profili, dal 13 febbraio 2026 il registro è tenuto solo in digitale. Chi è iscritto trasmette poi al RENTRI i dati del registro ogni mese, entro la fine del mese successivo a quello dell'annotazione; se nel mese non ci sono registrazioni non si trasmette niente (art. 15, comma 2). Per chi non ha un gestionale collegato, il RENTRI offre servizi gratuiti per tenere il registro e trasmettere i dati (art. 20). Chi deve iscriversi, e quando, lo trovate nella guida al RENTRI.
Come si scrivono carichi, scarichi ed esito
Ogni registrazione ha un numero progressivo su base annua e la data. Le causali che usa di più un'impresa di servizi:
- DT, carico di un rifiuto prodotto nell'unità locale (la sede, il magazzino);
- RE, carico di un rifiuto prodotto fuori dall'unità locale, per esempio in una manutenzione da un cliente o in un cantiere;
- aT, scarico a terzi, quando il rifiuto parte verso l'impianto: si indicano le registrazioni di carico a cui si riferisce, il numero del FIR e la data di inizio trasporto.
Del rifiuto si scrivono codice EER, provenienza (urbano o speciale), caratteristiche di pericolo, stato fisico, quantità in kg o in litri (si può stimare se non avete una bilancia) e, nello scarico, l'operazione R o D dell'impianto. Quando torna la copia completa del formulario si compila l'esito del conferimento: data di fine trasporto, peso verificato a destino in kg ed eventuale respingimento, totale o parziale, con la causale.
Un esempio. Un impiantista cambia l'olio di un gruppo elettrogeno da un cliente il 3 marzo: registra il carico RE del codice 13 02 05* con 40 litri e l'indirizzo del cliente. Il 20 marzo l'olio parte per l'impianto con un FIR: registra lo scarico aT che richiama quel carico. Quando l'impianto pesa 36 kg, lo riporta nell'esito.
Errori, rettifiche e annullamenti
Una registrazione non si cancella mai. Se un dato è sbagliato si fa una rettifica: una registrazione nuova, con il suo numero, che richiama quella originaria e ne riporta tutti i dati, anche quelli che non cambiano. Una rettifica non si rettifica. Per annullare una registrazione fatta per errore (un doppione, il registro sbagliato) si fa una rettifica di annullamento e si scrive il motivo nelle annotazioni. Se l'esito del formulario arriva dopo il termine per lo scarico, lo si aggiunge con una rettifica dello scarico.
Quanto si conserva
I registri, integrati con i formulari, si conservano per tre anni dalla data dell'ultima registrazione, presso l'impianto o la sede operativa (art. 190, comma 10). Le informazioni del registro vanno date in qualunque momento all'autorità di controllo che le chiede (comma 13).
Il registro rifiuti in gestire.it
Nell'area Rifiuti di gestire.it il registro si riempie mentre lavorate. Chi chiude un lavoro segna in «Rifiuti prodotti» codice EER, quantità e stato fisico: il carico compare da solo nel Registro, con causale RE e il luogo del lavoro. Lo scarico aT lo scrive il formulario quando premete «Partito», e il peso verificato all'impianto entra con «Arrivato». Per un rifiuto registrato a mano c'è «Nuovo carico».
Le registrazioni hanno il numero anno/progressivo e non si cancellano: dal menu della riga ci sono «Rettifica» e «Annulla», e le due righe restano. Il software fa gli stessi controlli del RENTRI: codice EER a sei cifre preso dall'elenco, descrizione obbligatoria per i codici in 99, stato fisico, unità in kg o litri, operazioni R o D valide, iscrizione all'Albo scritta come «RM/012345». I filtri «Carico o scarico» e «Carichi senza formulario» dicono cosa manca, e il consulente ambientale può controllare tutto dal suo Studio.
Ogni unità locale ha il suo registro (Impostazioni → Registri e unità locali), con i numeri di iscrizione e l'identificativo che vi dà il RENTRI. Il registro di gestire.it segue il modello del DM 59/2023 e si trasmette al RENTRI con il certificato dell'azienda; chi tiene ancora il registro con un altro programma può partire in sola lettura. Per vedere come si lavora nell'area Rifiuti con i vostri lavori, chiedeteci una dimostrazione.
Come si tiene il registro, passo per passo
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1
Aprite il registro giusto
Un registro per ogni unità locale (sede, magazzino, impianto): su carta con il format del RENTRI vidimato in Camera di commercio, o in digitale se siete iscritti al RENTRI.
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2
Registrate il carico
Entro dieci giorni lavorativi dalla produzione: causale DT se il rifiuto nasce in sede, RE se nasce fuori; codice EER, provenienza, pericolosità, stato fisico, quantità in kg o litri.
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3
Registrate lo scarico
Quando il rifiuto parte: causale aT, i numeri dei carichi a cui si riferisce, l'operazione R o D, il numero del FIR e la data di inizio trasporto.
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4
Completate l'esito
Con la copia completa del formulario: data di fine trasporto, peso verificato a destino in kg ed eventuale respingimento con la causale.
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5
Correggete con una rettifica
Mai cancellare: una registrazione nuova che richiama quella sbagliata e ne riporta tutti i dati, o un annullamento con il motivo nelle annotazioni.
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6
Trasmettete e conservate
Se siete iscritti al RENTRI trasmettete i dati ogni mese, entro la fine del mese successivo. Registro e formulari si conservano tre anni dall'ultima registrazione.
Domande frequenti
Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico rifiuti?
Trasportatori, intermediari, impianti, consorzi, produttori di rifiuti pericolosi e produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, da trattamento rifiuti, depurazione, fosse settiche e reti fognarie (art. 190 del D.Lgs. 152/2006). Per i soli non pericolosi sono esonerati i produttori fino a dieci dipendenti.
Entro quanti giorni si registra un rifiuto?
Il produttore registra almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; trasportatori e intermediari entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all'impianto; gli impianti entro due giorni lavorativi dalla presa in carico.
Il registro rifiuti si può tenere ancora su carta?
Sì, se non siete iscritti al RENTRI: si usa il format scaricato dal portale del RENTRI, vidimato dalla Camera di commercio. Chi è iscritto al RENTRI tiene il registro in digitale, con vidimazione digitale, dalla data di iscrizione.
Come si corregge un errore nel registro?
Con una rettifica: una registrazione nuova che richiama quella da correggere e ne riporta tutti i dati. Per annullarla si fa una rettifica di annullamento con il motivo nelle annotazioni. Le registrazioni non si cancellano.
Quanto tempo si conserva il registro di carico e scarico?
Tre anni dalla data dell'ultima registrazione, insieme ai formulari (art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006). I registri delle discariche si conservano a tempo indeterminato.
Ogni quanto si trasmettono i dati al RENTRI?
Chi è iscritto trasmette i dati del registro ogni mese, entro la fine del mese successivo a quello delle annotazioni; se nel mese non ci sono registrazioni non si trasmette nulla (art. 15 del DM 59/2023).
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