Il formulario rifiuti (FIR), spiegato campo per campo

Cos'è il formulario di identificazione dei rifiuti, cosa è cambiato con il RENTRI, come si compila campo per campo, chi firma, quante copie e per quanto tempo si conserva.

L'elenco dei formulari con lo stato di ognuno: bozza, emesso, in viaggio, accettato o respinto, con trasportatore e impianto
I formulari seguiti dalla bozza all'arrivo all'impianto, con il peso verificato.
Un formulario in bozza con l'avviso di cosa manca prima di emetterlo, come l'autorizzazione dell'impianto
Prima di «Emetti» il software dice cosa manca o cosa è scaduto.

Cos'è il formulario rifiuti (FIR)

Il formulario di identificazione dei rifiuti, per tutti il FIR, è il documento che accompagna il rifiuto mentre viaggia: dal posto in cui nasce fino all'impianto che lo recupera o lo smaltisce. Lo chiede l'art. 193 del D.Lgs. 152/2006: ogni trasporto di rifiuti fatto da enti o imprese deve avere un FIR da cui risultino almeno nome e indirizzo di produttore e detentore, origine, tipo e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data e percorso del trasporto, nome e indirizzo del destinatario.

Per chi fa spurghi, ritira cassoni o lavora nei cantieri è il foglio che si compila più spesso, e quello in cui un errore pesa di più: in un controllo su strada o in un'ispezione il formulario è la prima cosa che si chiede. Il FIR serve anche a voi: per l'art. 188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 il produttore che affida il rifiuto a un impianto autorizzato si libera della responsabilità solo se riceve la copia del formulario controfirmata e datata dall'impianto entro tre mesi dalla consegna al trasportatore; se non arriva, deve comunicarlo alle autorità competenti.

Il nuovo formulario rifiuti del DM 59/2023

Il modello in uso è quello dell'allegato II del DM 4 aprile 2023, n. 59, il regolamento del RENTRI. È applicabile dal 13 febbraio 2025 e ha sostituito il vecchio modello del DM 145/1998, abrogato dall'art. 23 dello stesso decreto. Le istruzioni per compilarlo le pubblica il Ministero dell'ambiente: l'ultima revisione è quella approvata con il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026.

Le differenze che si notano di più rispetto al vecchio formulario:

  • vidimazione digitale: il FIR su carta non si vidima più allo sportello, ma riceve un numero univoco dall'applicazione del RENTRI, che si appoggia al servizio delle Camere di commercio (art. 6 del DM 59/2023); si genera, si stampa e si compila;
  • due copie invece di quattro per il FIR cartaceo (art. 6, comma 4);
  • campi codificati: stato fisico, caratteristiche di pericolo (HP), operazione di recupero o smaltimento (R o D) e causali di respingimento si scelgono dalle tabelle allegate alle istruzioni;
  • legame con il registro: nell'intestazione va il numero della registrazione corrispondente nel registro di carico e scarico; chi non è obbligato a tenere il registro barra la casella «NO».

FIR digitale: chi lo usa e da quando

Il DM 59/2023 prevede anche il FIR digitale (art. 7): un documento informatico vidimato con un codice del RENTRI, che ogni operatore completa e firma con strumenti di firma elettronica nella sua fase del trasporto. Durante il viaggio il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario, oppure il formulario si mostra da un telefono o un tablet; la copia controfirmata dall'impianto arriva a tutti tramite il RENTRI.

Le date, così come risultano dalle fonti ufficiali:

  • il DM fissa l'emissione in digitale dal 13 febbraio 2026 (art. 7, comma 8, che rinvia all'art. 13, comma 1, lettera c);
  • la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 ha permesso agli iscritti al RENTRI di scegliere tra digitale e cartaceo fino al 15 settembre 2026, con la regola che tutta la filiera usa lo stesso formato;
  • secondo l'avviso pubblicato dal RENTRI il 31 marzo 2026, dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

Chi non è iscritto al RENTRI (perché non obbligato) continua con il formulario cartaceo, vidimato digitalmente (art. 6, comma 1): in quel caso anche trasportatore e impianto lo gestiscono su carta. Per i rifiuti pericolosi i dati dei formulari vanno trasmessi al RENTRI (art. 15, comma 3). Queste regole sono cambiate più volte: prima di organizzarvi controllate gli avvisi su rentri.gov.it.

Chi emette e chi firma il formulario

Il formulario lo emette il produttore o il detentore del rifiuto, e ogni operatore lo completa e lo firma per la sua parte (art. 5, comma 2, del DM 59/2023). Su richiesta del produttore può emetterlo e compilarlo il trasportatore, ma il produttore resta responsabile delle informazioni che gli competono (comma 3). L'art. 193, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 aggiunge che il trasportatore non risponde della descrizione del rifiuto data dal produttore, salvo le differenze che si vedono con la comune diligenza.

Le firme sono tre: produttore o detentore (campo 7), conducente (campo 11) e destinatario all'arrivo (campo 12), con data e ora. Nel cartaceo una copia resta al produttore e l'altra viaggia con il rifiuto; l'impianto la firma e ne dà una riproduzione al trasportatore, che la fa avere al produttore a mano, via PEC o con i servizi del RENTRI (art. 6, commi 4 e 5).

Quando il formulario non serve

L'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 prevede alcuni casi senza FIR:

  • il produttore che porta i propri rifiuti urbani a un centro di raccolta, e il gestore del servizio pubblico (comma 7);
  • i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi fatti dal produttore in modo occasionale e saltuario: non più di cinque volte l'anno e non oltre 30 kg o 30 litri al giorno (comma 7);
  • la movimentazione dentro aree private, che non è trasporto (comma 11);
  • per i rifiuti di manutenzione e piccoli interventi edili, il viaggio dal luogo dell'intervento alla vostra sede può essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT) al posto del formulario, per quantità limitate (comma 19).

Attenzione alla microraccolta, il giro con lo stesso mezzo presso più produttori: la legge chiede di chiuderla entro 48 ore e di indicare tutte le tappe (comma 14), ma le istruzioni di luglio 2026 dicono di non compilare la sezione «microraccolta» in attesa di nuove disposizioni e di emettere un FIR per ogni produttore o luogo di prelievo.

Gli errori che si vedono più spesso

  • codice EER sbagliato, o un codice che finisce in 99 senza la descrizione del rifiuto;
  • impianto non autorizzato per quel codice, o autorizzazione scaduta;
  • iscrizione all'Albo del trasportatore scaduta, o mezzo non iscritto per quel tipo di rifiuto;
  • manca il luogo di produzione quando il rifiuto nasce fuori sede (un cantiere, la fossa di un cliente);
  • il peso verificato all'impianto non viene riportato nel registro.

Quanto si conserva il FIR

I registri, integrati con i formulari, si conservano per tre anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006). Per il FIR digitale bisogna poter riprodurre in ogni momento i documenti archiviati, se lo chiede chi controlla (art. 7, comma 5, del DM 59/2023).

Come vi aiuta gestire.it con i formulari

In gestire.it, nell'area Rifiuti, il formulario nasce dal carico già scritto nel registro: chi chiude un lavoro segna i «Rifiuti prodotti», e dal Registro si preme «Formulario» sul carico. Produttore, codice EER, quantità e luogo sono già lì; trasportatore, impianto e mezzo si scelgono fra quelli scritti una volta in Impostazioni → Soggetti e Mezzi. Il formulario si segue nei suoi passaggi: bozza, «Emetti», «Partito» (lo scarico entra nel registro) e «Arrivato», con il peso verificato all'impianto e l'eventuale respingimento.

Prima di emettere, il software dice cosa manca: l'iscrizione all'Albo del trasportatore, l'autorizzazione dell'impianto, l'operazione R o D, la targa, un mezzo autorizzato per quel codice. Avvisa anche se un'iscrizione o un'autorizzazione è scaduta, o se l'impianto non può ricevere quel codice EER.

I formulari di gestire.it hanno gli stessi dati e gli stessi controlli del DM 59/2023 e vanno sul RENTRI con il certificato dell'azienda: digitali, con le firme dal telefono, oppure cartacei con il numero vidimato. Chi lavora ancora con Winwaste o un altro programma può tenere lì il formulario e partire in sola lettura: il numero si scrive sul lavoro, nel ritiro del cassone o nella scheda dell'autospurgo, con la copia allegata. Per vedere come si lavora con cassoni e rifiuti, chiedeteci una dimostrazione con i vostri codici EER e i vostri impianti.

Come si compila il formulario rifiuti, passo per passo

  1. 1

    Classificate il rifiuto

    Scegliete il codice EER, dite se è urbano o speciale, se è pericoloso (con le caratteristiche HP) e il suo stato fisico. Se avete analisi o un giudizio di classificazione, ne scrivete numero e data.

  2. 2

    Prendete il numero del FIR

    Il formulario cartaceo si genera e si vidima con l'applicazione del RENTRI, che gli dà un numero univoco; il FIR digitale si apre con i servizi del RENTRI o con un gestionale collegato.

  3. 3

    Compilate l'intestazione

    Data di emissione, che può essere uguale o precedente all'inizio del trasporto, e numero della registrazione nel registro di carico e scarico (o «NO» se non siete obbligati al registro).

  4. 4

    Produttore o detentore (campi 1 e 2)

    Denominazione, codice fiscale e unità locale; se il rifiuto nasce altrove, come in un cantiere o da un cliente, anche il luogo di produzione.

  5. 5

    Destinatario, trasportatore, intermediario (campi 3-5)

    Dell'impianto servono l'autorizzazione e la prima operazione R o D che farà; del trasportatore e dell'intermediario il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

  6. 6

    Caratteristiche del rifiuto (campo 6)

    Quantità in kg o in litri, anche stimata; «peso verificato in partenza» solo se l'avete pesato; descrizione obbligatoria per i codici che finiscono in 99; colli, rinfusa o cisterna; dati ADR se il trasporto è soggetto.

  7. 7

    Conducente, mezzo e firme (campi 7-11)

    Nome del conducente, data e ora di inizio trasporto, targhe del mezzo e del rimorchio, percorso se non è il più breve. Firmano produttore e conducente: a penna sulle due copie, o con firma elettronica nel digitale.

  8. 8

    Arrivo all'impianto e copia di ritorno (campo 12)

    L'impianto segna se accetta tutto, una parte o respinge, la quantità accettata in kg, data, ora e firma. La copia completa deve tornare al produttore entro tre mesi, e l'esito si riporta nel registro.

Domande frequenti

Cos'è il FIR dei rifiuti?

È il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006: accompagna ogni trasporto di rifiuti fatto da enti o imprese e dice chi li produce, che rifiuto è, quanto, chi lo trasporta e dove va. Il modello in uso è quello del DM 4 aprile 2023, n. 59.

Chi deve compilare e firmare il formulario rifiuti?

Lo emette il produttore o il detentore del rifiuto, anche tramite il trasportatore se glielo chiede. Firmano il produttore o detentore, il conducente alla partenza e il destinatario all'arrivo, ognuno per la sua parte.

Quante copie del formulario servono?

Con il modello del DM 59/2023 il FIR cartaceo si fa in due copie: una resta al produttore, l'altra viaggia con il rifiuto e, firmata dall'impianto, torna al produttore tramite il trasportatore. Il FIR digitale non ha copie: lo vedono tutti tramite il RENTRI.

Il FIR digitale è obbligatorio?

Secondo l'avviso del RENTRI del 31 marzo 2026, dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per gli iscritti al RENTRI. Chi non è iscritto, perché non obbligato, continua con il formulario cartaceo vidimato digitalmente.

Per quanto tempo si conserva il formulario?

Tre anni dalla data dell'ultima registrazione nel registro di carico e scarico, insieme al registro, come dice l'art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006.

Cosa succede se la copia firmata dall'impianto non torna?

Il produttore che non la riceve entro tre mesi dalla consegna al trasportatore deve comunicarlo alle autorità competenti: è la condizione dell'art. 188, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 per non rispondere dello smaltimento.

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